1. La raccolta delle adesioni a offerte pubbliche e di scambio su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, e delle adesioni a offerte promosse dall’emittente sui propri strumenti finanziari, di cui all’articolo 40, comma 7, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, nonché l’esecuzione dell’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108 del Testo Unico della Finanza possono essere effettuati per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni. 2. La raccolta delle adesioni o l’esecuzione dell’obbligo di acquisto di cui al comma precedente avviene al prezzo stabilito dall’offerente o dal soggetto obbligato immesso in apposito book. Le adesioni o le richieste di cessione vengono immesse nel book come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione “valida sino a un determinato momento”, cancellabili da Borsa Italiana su richiesta motivata degli operatori. 3. I contratti conclusi sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati nel servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, a condizione che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza.
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