RegolamentoDisclaimer

Articolo 4.9.1

Controlli e interventi sulle negoziazioni

1.       Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dei mercati. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi.

2.       Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana, tra l’altro:

a)      controlla l’andamento dei mercati e dei singoli strumenti finanziari, anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato;

b)      controlla il corretto comportamento sul mercato da parte degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi dei market maker, degli specialisti sull’IDEM, degli specialisti nel segmento Star, degli specialisti sul mercato MTA, degli specialisti per il mercato SeDeX, degli specialisti nel mercato MIV, degli specialisti sul mercato ETFplus, degli specialisti del mercato TAH, degli specialisti del mercato MOT;

c)      richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 2.6.1 e 3.4.1;

d)      verifica l’adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant’altro necessario a garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni;

e)      controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;

f)       interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4.9.2, 4.9.3 e 4.9.4;

g)      informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull’operatività nei mercati o sull’andamento degli strumenti finanziari;

h)      sospende tempestivamente l’operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all’articolo 3.1.3, comma 6, dandone immediata comunicazione alla Consob;

i)        sospende tempestivamente l’operatore a seguito della sospensione o esclusione dello stesso da parte della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all’articolo 5.3.1, dandone immediata comunicazione alla Consob;

j)        può sospendere gli operatori su richiesta e della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all’articolo 5.3.1.

Le richieste di cui alla lettera c) e gli interventi di cui alla lettera f) sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 4.9.2 quando riferite a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono disposti da Consob

 

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:49


   


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