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RegolamentoDisclaimer

Articolo 4.8.1

Principi generali

1.       Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l’effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.

 

2.       Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l’eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma 1 ai clienti interconnessi.

 

 



Ultimo aggiornamento:  22 Settembre 2009 - 10:29


   
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