RegolamentoDisclaimer

Articolo 4.6.1

Strumenti negoziabili

1.       Nel mercato MIV si negoziano,  per qualunque quantitativo, azioni di Investment Companies, Real Estate Investment Companies e SIV, obbligazioni convertibili, warrant e diritti di opzione emessi da Investment Companies, Real Estate Investment Companies e SIV nonché quote di fondi chiusi. Si negoziano altresì combinazioni degli strumenti finanziari emessi da SIV di cui al periodo precedente.

2.       Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso  da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.

3.       I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza:

a)      il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e quote di fondi chiusi;

b)      il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti d'opzione;

c)     il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati.

4.       Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.

 

 



Ultimo aggiornamento:  2 Luglio 2010 - 15:47


   


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