RegolamentoDisclaimer

Articolo 4.5.1

Strumenti negoziabili

1.       Nel mercato ETFplus si negoziano quote o azioni di OICR aperti e strumenti finanziari derivati cartolarizzati per i quali è prevista la sottoscrizione o rimborso in via continuativa attraverso la consegna degli strumenti finanziari o merci componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente e a condizione che siano emessi dai soggetti di cui all’articolo 2.2.20, comma 1, lettera b).

2.       Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.

3.       I contratti di compravendita conclusi nel mercato ETFplus sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza.

4.       Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita conclusi nel mercato ETFplus non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.

 

 



Ultimo aggiornamento:  13 Gennaio 2010 - 18:14


   


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