RegolamentoDisclaimer

Articolo 4.4.1

Strumenti negoziabili

1.       Nel mercato telematico delle obbligazioni si negoziano, per quantitativi minimi o loro multipli, obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.

 

2.       I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza o presso servizi esteri diversi. Questi ultimi devono essere sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza. Nel caso di titoli infungibili, i contratti sono liquidati esclusivamente presso il servizio di liquidazione su base lorda.

I contratti di compravendita sono liquidati:

a)      il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni e a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;

b)      il secondo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro;

c)      il terzo giorno successivo alla data di stipulazione qualora siano relativi a euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS.

I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario definito da Borsa Italiana, se liquidati attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero in base al calendario "TARGET" negli altri casi. Borsa Italiana indica nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati.

 

3.       Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nei termini di cui al comma 2. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.

4.       Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.

 

 



Ultimo aggiornamento:  22 Settembre 2009 - 10:08


   


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