1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi: a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all’articolo 4.2.3, comma 7, del Regolamento, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua; b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.2.4, comma 4 o 4.2.9, comma 2, del Regolamento, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua; c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all’articolo 4.2.9, comma 2, del Regolamento, attivo nella sola fase di negoziazione continua. Borsa Italiana stabilisce, in via generale, nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, le variazioni percentuali massime di cui sopra.
2. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui al comma 1, lettere b) e c), la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni e la proposta che ha determinato la sospensione viene automaticamente cancellata. 3. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione e la modifica di proposte. 4. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2.
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