1. Le negoziazioni degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati nel mercato SeDeX si svolgono con l’intervento degli operatori specialisti di cui all’articolo 2.3.18. 2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni (obblighi di spread). Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo di ciascuna proposta, le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte. 3. Su richiesta motivata dell’operatore specialista e dell’emittente, Borsa Italiana può consentire un’attività di esposizione di proposte solo in acquisto. L’operatore deve segregare tale attività di negoziazione utilizzando uno specifico Trader Group. A tal fine l’operatore preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 3.3.2, comma 2 del Regolamento. 4. Su richiesta dell’operatore, Borsa Italiana può sospendere gli obblighi di quotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, alle condizioni indicate nelle Istruzioni oppure consentire l’immissione delle quotazioni senza avvalersi della funzionalità di cui all’articolo 4.2.3, comma 6, qualora ricorrano motivi tecnici che non ne consentano l’utilizzo. 5. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di spread di cui al comma 2 non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, fra l’altro, della tipologia di strumenti finanziari e delle modalità di negoziazione dell’attività sottostante.
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