RegolamentoDisclaimer

Articolo 4.1.7

Prezzo di riferimento

1.       Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.

2.       Qualora non sia possibile  determinare il prezzo dell’asta di chiusura ai sensi dell’articolo 4.1.5, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua, come indicato nelle Istruzioni.

3.       Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura e non sono stati conclusi contratti durante l’intervallo temporale, di cui al comma 2, della fase di negoziazione continua, il prezzo di riferimento è pari al prezzo dell’ultimo contratto concluso nel corso dell’intera seduta di negoziazione.

4.       Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso dell’intera seduta di negoziazione, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

5.       Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di negoziazione oppure ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste nei commi precedenti dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.

 



Ultimo aggiornamento:  22 Settembre 2009 - 10:03


      


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