1. Gli operatori possono offrire nel mercato i diritti inoptati solo su incarico della società emittente e non possono rivendere sul mercato i diritti inoptati acquistati durante il periodo dell’offerta
2. L’offerta dei diritti inoptati si svolge secondo le modalità dell’asta di cui all’articolo 4.1.3, comma 2, e secondo le modalità operative indicate nelle Istruzioni. La durata dell’asta per l’offerta dei diritti inoptati deve essere almeno pari a quella dello strumento finanziario di compendio.
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