1. Le negoziazioni sul segmento Star si svolgono con l’intervento di operatori specialisti incaricati di sostenere la liquidità degli strumenti quotati.
2. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità, l’operatore specialista è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.
3. L’operatore specialista è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al comma 2. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti. |
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