1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi: a) limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al prezzo statico, di cui all’articolo 4.1.4, comma 7 del Regolamento, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua; b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 4.1.5, comma 4 o 4.1.10, comma 2 del Regolamento, attivo sia nelle fasi di asta che nella fase di negoziazione continua; c) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all’articolo 4.1.10, comma 2 del Regolamento, attivo nella sola fase di negoziazione continua. Borsa Italiana stabilisce, in via generale, nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, le variazioni percentuali massime di cui sopra.
2. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui al comma 1, lettere b) e c), la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa e contestualmente viene attivata una fase di asta di volatilità, che si svolge secondo le modalità previste per l’asta di apertura di cui al presente Titolo.
|
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.