1. Nel mercato telematico azionario si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant. 2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza: a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili e warrant; b) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti d'opzione; c) il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati. 4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 5. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento.
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