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RegolamentoDisclaimer

Articolo 3.4.5

Procedura di accertamento delle violazioni

1.       Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3.4.4 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

 

2.       La procedura è avviata da Borsa Italiana con l’invio all’operatore interessato di una comunicazione contenente:

a)      la descrizione dell’ipotesi di violazione;

b)      la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un esame congiunto della questione.

 

3.       La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l’operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

 

4.       Qualora l’operatore richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all’operatore. L’operatore partecipa all’audizione  a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell’audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell’interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un’ulteriore memoria scritta.

 

5.       Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b).

 

6.       Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all’interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 3.4.4, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 3.3.4, comma 3, sono poste a carico dell’operatore.

 

7.       Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

 

8.       Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, la procedura di cui al presente articolo è posta in essere da Consob.


 


Ultimo aggiornamento:  21 Novembre 2008 - 17:09


      
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