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RegolamentoDisclaimer

Articolo 3.4.4

Provvedimenti nei confronti degli operatori

1.       Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3.4.3, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative Istruzioni ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all’attività di accertamento di cui all’articolo 3.4.1, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l’operatore abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;

c) limitatamente agli operatori market maker e agli specialisti sull’IDEM, sospensione o esclusione rispettivamente dall’Elenco di cui all’articolo 4.7.13 e dall’Elenco di cui all’articolo 4.7.14;

d) sospensione dalle negoziazioni in uno o più mercati;

e) esclusione dalle negoziazioni in uno o più mercati.

 

2.       I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 3.4.7 esclusi i casi di:

a)      richiamo scritto;

b)      pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

 

3.      I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 3.4.7 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l’operatore abbia commesso altre violazioni dei Titoli 3.1 e 3.2 del Regolamento e delle relative Istruzioni nonché di altre disposizioni del Regolamento e delle relative Istruzioni disciplinanti gli impegni di quotazione e di sostegno della liquidità degli strumenti in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana oppure da Consob nel caso di  cui al successivo comma 8, tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora l’operatore abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 8, un provvedimento diverso dal richiamo.

 

4.       Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli operatori market maker, degli operatori specialisti sull’IDEM, degli operatori specialisti nel segmento Star, degli operatori specialisti del mercato TAH, degli operatori specialisti sul mercato MTA, degli operatori specialisti sul MOT, degli operatori specialisti sul mercato SEDEX e degli operatori specialisti sul mercato MIV, degli operatori specialisti sul mercato ETFplus, Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all’articolo 3.4.5 tenuto conto del valore degli indicatori, ove previsti nelle Istruzioni, utilizzati per verificare il rispetto di tali obblighi.

 

5.       Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l’operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all’effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l’interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.

 

6.       La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

 

7.       Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob.

 



Ultimo aggiornamento:  9 Novembre 2010 - 12:29


      


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