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RegolamentoDisclaimer

Articolo 3.4.1

Attività di accertamento

1.       Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione dei mercati, Borsa Italiana può:

a)      richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l’operatività svolta nei mercati;

b)      convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;

c)      al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3.1.3, commi 1 e 2, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.

 

2.       L’operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell’articolo 3.1.3, comma 3.

 

3.       Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all’articolo 3.4.4.

 

4.       Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare l’operatore ad un adeguato rispetto delle norme medesime.

 

5.       Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l’attività di accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob.


 



Ultimo aggiornamento:  21 Novembre 2008 - 17:07


   


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