RegolamentoDisclaimer

Articolo 3.3.4

Condizioni generali di fornitura del servizio

1.       I rapporti tra Borsa Italiana e l’operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nei mercati sono disciplinati dalle condizioni generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana.

 

2.       Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle condizioni generali di fornitura dei servizi, comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle condizioni generali stesse.

 

3.       A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle condizioni generali di fornitura dei servizi.

 

 



Ultimo aggiornamento:  18 Novembre 2008 - 16:21


  


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