1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni, gli Avvisi di Borsa Italiana e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative Istruzioni, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell’utilizzo dei sistemi di negoziazione.
2. Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
3. Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall’operatore stesso.
4. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l’integrità dei mercati. Essi, tra l’altro, non possono: a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati; b) compiere atti che possano ostacolare gli operatori market maker, gli specialisti dell’IDEM, gli specialisti del segmento Star, gli specialisti del mercato MTA, gli specialisti del mercato MIV, gli specialisti per i fondi chiusi, gli specialisti del mercato ETFplus, gli specialisti del mercato TAH, gli specialisti del mercato SeDeX e gli specialisti del mercato MOT nell’adempimento degli impegni assunti; c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell’esposizione sul mercato; d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse; e) negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni qualificati come a tempo determinato nell’ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle Istruzioni. L’autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione.
5. Nelle giornate di scadenza dei contratti derivati gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA, entro il termine stabilito nelle Istruzioni, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti derivati, relative alla chiusura, anche parziale, di operazioni di arbitraggio, al trading di volatilità o alla effettuazione di operazioni di copertura.
6. Gli operatori possono immettere o modificare le proposte di cui al comma 3 anche oltre i termini stabiliti nelle Istruzioni a condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo, quantità e modalità di esecuzione, siano tali da non aumentare il valore assoluto della differenza tra il prezzo teorico di apertura e l’ultimo prezzo di controllo dei singoli strumenti finanziari cui si riferiscono.
7. Gli operatori acquisiscono gli eventuali ordini dei propri committenti in tempo utile per rispettare i vincoli operativi di cui al precedente comma 5.
8. Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario, gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proprio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari nella stessa giornata di liquidazione prevista per l’operazione di vendita.
9. Gli operatori non possono accettare ordini relativi a strumenti negoziati sul Segmento Professionale del mercato MIV che non siano provenienti da Investitori Professionali, ad eccezione degli ordini di vendita provenienti dagli azionisti risultanti dalle evidenze del libro soci o da altre comunicazioni pervenute e/o a disposizione dell’emittente alla data di trasferimento di una Investment Company o di una Real Estate Investment Company nel Segmento Professionale. Tale eccezione si applica limitatamente alle azioni dell’Investment Company o della Real Estate Investment Company detenute alla data del trasferimento sul Segmento Professionale e per le sole operazioni di vendita. Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 3.4.1 e seguenti del Regolamento, Borsa Italiana non effettua verifiche sulla qualifica degli investitori ad operare sul Segmento Professionale.
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