Articolo 3.2.1

Permanenza delle condizioni di ammissione

1.       Gli operatori assicurano la permanenza dell’autorizzazione e dei requisiti di cui all’articolo 3.1.1, nonché delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3.

2.       Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione.

3.       Alla revoca o alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione, ovvero all’adozione di provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Testo Unico della Finanza da parte dell’autorità competente o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l’esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l’effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l’interesse della clientela. Nei casi di:

a)      sospensione degli organi amministrativi dell’intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario;

b)      sospensione o cancellazione dell’agente di cambio, ai sensi dell’articolo 201 del Testo Unico della Finanza;

c)      amministrazione straordinaria;

d)      liquidazione coatta amministrativa; 

e)      altre procedure concorsuali;

f)       altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l’impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni o regolare le obbligazioni assunte;

Borsa Italiana può sospendere o escludere l’operatore dalle negoziazioni.

4.       Il venir meno dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nei mercati e, limitatamente ai mercati MOT e IDEM nei segmenti interessati, fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi.

5.      Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l’operatore.

 

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:46


   


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