1. Gli operatori assicurano la permanenza dell’autorizzazione e dei requisiti di cui all’articolo 3.1.1, nonché delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3. 2. Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 3. Alla revoca o alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione, ovvero all’adozione di provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Testo Unico della Finanza da parte dell’autorità competente o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l’esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l’effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l’interesse della clientela. Nei casi di: a) sospensione degli organi amministrativi dell’intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario; b) sospensione o cancellazione dell’agente di cambio, ai sensi dell’articolo 201 del Testo Unico della Finanza; c) amministrazione straordinaria; d) liquidazione coatta amministrativa; e) altre procedure concorsuali; f) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l’impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni o regolare le obbligazioni assunte; Borsa Italiana può sospendere o escludere l’operatore dalle negoziazioni. 4. Il venir meno dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nei mercati e, limitatamente ai mercati MOT e IDEM nei segmenti interessati, fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. 5. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l’operatore.
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