RegolamentoDisclaimer

Articolo 3.1.3

Condizioni per l’ammissione

1.       L’ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:

-         sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati;

-         adeguate procedure di compensazione e garanzia nonché di liquidazione;

-         adeguate procedure interne e di controllo dell’attività di negoziazione;

-         presenza di un compliance officer, il cui nominativo deve essere comunicato a Borsa Italiana. Il compliance officer deve avere approfondita conoscenza del presente regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornire un adeguato supporto alla struttura dell’operatore nell’applicazione delle stesse. Al compliance officer sono demandati tra l’altro i rapporti con l’ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana. Il compliance officer nomina un suo sostituto con analoga qualifica in caso di sua assenza.

2.       L’operatore deve assicurare l’adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati

3.       L’operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle Istruzioni

4.       L’ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica a seconda dei mercati o degli strumenti finanziari in cui gli operatori intendono negoziare:

a)      dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, nonché dell’adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica);

b)      dell’adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5.3.1.

5.       Per la partecipazione alle negoziazioni su mercati o su strumenti finanziari che prevedono la liquidazione dei contratti presso un sistema di liquidazione estero,  Borsa Italiana può richiedere l’adesione diretta a tali sistemi.

6.       Per i mercati o segmenti non garantiti, nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l’operatore e l’intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:

a)      l’impegno dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall’operatore fino al momento del recesso dall’accordo;

b)      l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

 

 

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:46


  


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