1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni mercati, l’operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle Istruzioni.
2. Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all’operatore l’avvenuta ricezione della richiesta di cui al precedente comma con l’invito a completare la documentazione di partecipazione, l’operatore è tenuto al rispetto delle condizioni generali di fornitura dei servizi di cui all’articolo 3.3.4, nonché del presente Regolamento e delle relative Istruzioni nella misura in cui siano nelle more applicabili.
3. Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta di cui al comma 1 che precede. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all’operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.
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