1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all’esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
2. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni le categorie di operatori ammessi alle negoziazioni. L’entrata in vigore di tale disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
3. La partecipazione di soggetti extracomunitari è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti Autorità di vigilanza dello Stato d’origine.
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