1. L'operatore aderente ad uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana oppure l'emittente che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunicano a Borsa Italiana ogni informazione necessaria per il funzionamento del mercato; in particolare, comunicano le informazioni specificate nelle Istruzioni.
2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana.
3. Qualora il richiedente sia l'emittente, lo stesso è assoggettato agli obblighi informativi, di cui ai Titoli 2.6 e 2.7 del Regolamento, come specificato nelle Istruzioni ed in quanto compatibili.
4. Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui al comma 1 sono assunti da Borsa Italiana stessa.
5. Borsa Italiana dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, ovvero prevista dalle equivalenti disposizioni applicabili agli emittenti, per quanto applicabile. |
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