RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.8.4

Obblighi informativi

1.       Oltre agli obblighi informativi derivanti dall’applicazione degli articoli  di cui al Titolo 2.6 con esclusione dell'articolo 2.6.3, le Investment Companies di cui all’articolo 2.8.1 sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi informativi:

a)      in caso di superamento delle soglie statutarie di cui all’articolo 2.8.2, derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, un comunicato in cui si motiva il superamento di dette soglie statutarie;

b)      in caso di riduzione degli investimenti entro i limiti percentuali fissati nello statuto di cui all’articolo 2.8.2, derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, ovvero nel caso in cui gli investimenti scendano sotto la soglia del 25% delle proprie attività, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, relativo a tale riduzione;

c)      in occasione della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione e della relazione semestrale e del progetto di bilancio, le Investment Companies verificano il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 2.8.2, sulla base dei dati in questa contenuti. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all’articolo 2.8.2, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, in cui si motiva il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione;

d)      il Presidente dell’organo di controllo attesta annualmente, nella relazione prodotta in occasione dell’approvazione del bilancio, il rispetto dell’obbligo di cui alle precedenti lettere a) e b);

e)      almeno tre tra componenti l’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell’investimento della società.

f)        in caso di sostituzione dei componenti l’organo amministrativo, dirigenti e di tutti coloro che abbiano deleghe di investimento le Investment Companies  invia tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, nel quale si illustra la sussistenza di tali requisiti.

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:45


  


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.