1. Colui che intende procedere a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio su strumenti finanziari quotati in Borsa comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di durata dell’offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della bozza del documento di offerta e precisando l’eventuale intenzione di effettuare la raccolta delle adesioni sul mercato.
2. Borsa Italiana verifica che la durata proposta dall’offerente sia conforme all’interesse degli investitori, tenendo conto in particolare delle scadenze tecniche relative agli strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e dei tempi dell’informativa societaria.
3. A seguito della verifica, Borsa Italiana comunica in tempo utile all’offerente la propria accettazione della durata.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, al soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico della Finanza.
5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate da Consob. |
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