RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.5.9

Esclusione degli strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)

1.       I soggetti che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), possono chiedere a Borsa Italiana l'esclusione dalle negoziazioni dei titoli precedentemente ammessi, tenuto conto principalmente delle seguenti condizioni:

a.       esclusione dello strumento o dell'emittente lo strumento dal primario indice finanziario internazionale o nazionale di appartenenza al momento dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato di Borsa Italiana;

b.       operazioni straordinarie che abbiano comportato modifiche sostanziali nella struttura economico-patrimoniale dell'emittente lo strumento finanziario;

c.       la diffusione tra il pubblico dello strumento finanziario;

d.       il controvalore e le quantità scambiate sul mercato di Borsa Italiana nei 12 mesi precedenti;

e.       la frequenza e la continuità degli scambi sul mercato di Borsa Italiana nei 12 mesi precedenti.

 

2.       Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al comma 1, il soggetto richiedente inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

 

3.       Dalla presentazione della richiesta alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni.  

 

4.       Borsa Italiana, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, può disporre l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa e trasmesso al richiedente.

 

5.     Borsa Italiana, tenuto conto della frequenza e continuità degli scambi e di eventuali difficoltà operative può, su istanza motivata effettuata dal soggetto richiedente nell’ambito della richiesta di cui al comma 2, stabilire termini inferiori a quelli indicati ai commi 1, lettere d) ed e), e 3, comunicando tale decisione nell’Avviso di cui al comma 4.

 

6.     Nei casi in cui il richiedente sia Borsa Italiana, la disciplina di cui ai commi precedenti si applica in quanto compatibile.

 



Ultimo aggiornamento:  11 Luglio 2007 - 11:38


      


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