1. L’esclusione dalle negoziazioni dal mercato ETFplus è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su un altro mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; b) impegno dell’emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ad acquistare, direttamente o incaricando altro soggetto, gli strumenti finanziari in circolazione. 2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni dal mercato ETFplus le società emittenti inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni. 3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi. 4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.
3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi.
4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.
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