1. Borsa Italiana può disporre: a) la sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori; b) la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento. 2. Ai fini della sospensione dalla quotazione di cui al comma precedente, Borsa Italiana fa prevalente riferimento ai seguenti elementi: a) diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare andamento del mercato; b) delibera di azzeramento del capitale sociale e di contemporaneo aumento al di sopra del limite legale; c) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali; d) scioglimento dell’emittente e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi. 3. Qualora nel periodo in cui uno strumento finanziario è sospeso dalla quotazione si siano verificate modifiche sostanziali nella situazione economico, patrimoniale o finanziaria dell’emittente, Borsa Italiana può subordinare la revoca del provvedimento di sospensione, nel solo interesse della tutela degli investitori, alle condizioni particolari che ritenga opportune, nei limiti delle competenze di cui all’articolo 2.1.2 del Regolamento e che siano esplicitamente comunicate all’emittente. 4. In caso di operazioni di Reverse merger, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2, entro la data prevista per l’efficacia della fusione. Tale disposizione non si applica per le società quotate nel Segmento Professionale del mercato MIV. 5. Nel caso di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società e di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni delle società qualora non siano rispettate le condizioni per la quotazione di cui al Titolo VI del regolamento Consob n. 16191/2007. 6. In caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis comma 2, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2, entro il giorno in cui sono emesse le azioni oggetto del conferimento in natura. Tale disposizione non si applica per le società quotate nel Segmento Professionale del mercato MIV. 7. Ai fini della revoca della quotazione di cui al comma 1 Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi; b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo; c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di controvalore e di numero dei soggetti detentori; d) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali; e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi; f) scioglimento dell’emittente; g) sospensione dalla quotazione per una durata superiore a 18 mesi.
8. Qualora sussista un obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 e 2, del Testo Unico della Finanza, i titoli oggetto degli acquisti ai sensi di legge sono revocati dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo, salvo che il soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Testo Unico della Finanza abbia dichiarato che intende ripristinare il flottante. Qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 111 del Testo Unico della Finanza, i titoli oggetto degli acquisti ai sensi di legge sono sospesi e/o revocati dalla quotazione tenuto conto dei tempi previsti per l’esercizio del diritto di acquisto. Borsa Italiana darà comunicazione della data di revoca al mercato con congruo anticipo. Nei casi di cui ai paragrafi precedenti, Borsa Italiana potrà altresì disporre la contestuale revoca dalla quotazione della totalità delle azioni prive del diritto di voto, ove vi sia stata una offerta estesa alla totalità delle stesse, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo. 9. Le obbligazioni convertibili, i warrant, gli strumenti finanziari cartolarizzati e gli altri strumenti finanziari assimilabili possono essere revocati dalla quotazione qualora venga meno la quotazione delle attività sottostanti. 10. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le modalità di revoca della quotazione degli strumenti finanziari caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali abbia luogo l’integrale conversione o concambio in altro strumento finanziario a seguito di operazioni societarie. 11. Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario ammesso sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), qualora analogo provvedimento sia stato disposto dalla competente autorità estera o dalla società di gestione del mercato regolamentato europeo di riferimento oppure qualora non sia più disponibile in maniera sistematica presso il pubblico in lingua inglese l'informativa di cui all'articolo 2.2.45, comma 2, lettera a). Limitatamente a tali strumenti finanziari, non si applicano i commi precedenti, ad esclusione del primo. Nel provvedimento adottato da Borsa Italiana viene indicata la data di decorrenza della sospensione o della revoca. 13. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di sospensione e revoca di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob.
|
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.