1. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell’articolo 94, comma 4 del Testo Unico della Finanza, l’emittente richiede a Borsa Italiana il rilascio di un giudizio di ammissibilità.
2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre a seguito della presentazione della richiesta per il rilascio del giudizio di ammissibilità.
3. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri e presentata, congiuntamente allo sponsor, presso il competente ufficio di Borsa Italiana. Borsa Italiana comunica all’emittente nonché alla Consob la completezza della richiesta allorché completa della documentazione di cui al comma 2.
4. Borsa Italiana entro 2 mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla richiesta delibera e comunica all’emittente il giudizio di ammissibilità o il rigetto della richiesta, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Il giudizio di ammissibilità è reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
5. L’efficacia del giudizio di ammissibilità ha validità di 12 mesi ed è in ogni caso subordinato al deposito del documento di registrazione presso la Consob. L’avvio delle negoziazioni deve essere stabilito da Borsa Italiana entro tale termine.
6. Per la quotazione delle azioni da emettere sulla base della nota informativa e della nota di sintesi, l’emittente presenta a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione. Entro 20 giorni di calendario dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione, Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l’ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.
7. Fermo restando in ogni caso il termine di cui al comma 4, l’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità 6 mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito presso la Consob del prospetto ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99. In caso di ritiro dell’offerta, il provvedimento di ammissione decade; resta salvo il giudizio di ammissibilità.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2.4.3, commi 1 e 6, per quanto compatibili.
9. I termini di cui ai commi 4 e 6 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. 10. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione dell’emittente e delle azioni che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del rilascio del giudizio di ammissibilità e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio giudizio di ammissibilità e del provvedimento di ammissione, dandone contestuale comunicazione all’emittente e alla Consob.
|
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.