RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.4.10

Procedura di ammissione alle negoziazioni di strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7

1.       I soggetti di cui all’articolo 2.1.2, comma 7, presentano a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione redatta secondo il modello riportato nelle Istruzioni.

 

2.       Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la domanda, Borsa Italiana, verificate le condizioni e i requisiti inerenti gli strumenti, adotta il provvedimento di ammissione alle negoziazioni, che viene comunicato al richiedente e alla Consob e diffuso mediante Avviso di borsa. Nel provvedimento di ammissione alle negoziazioni viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto, nonché il segmento di negoziazione.

Il termine di 5 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora il richiedente non fornisca le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di 5 giorni per l’ammissione o il rigetto della domanda. Nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni viene stabilita la data di inizio delle negoziazioni nonché gli obblighi dell’operatore specialista, ove previsto.



Ultimo aggiornamento:  22 Settembre 2009 - 09:52


  


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