Articolo 2.3.17

Specialista per le quote o azioni di OICR

1.       Per l’ammissione alle negoziazioni delle quote di fondi chiusi è necessaria la presenza di un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione.

2.       Per l'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti è necessaria la presenza di almeno un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari di cui è richiesta la negoziazione. Borsa Italiana si riserva di ammettere un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di collocamento e alla diffusione degli strumenti stessi.

3.       Il nome degli specialisti è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

4.       Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote di fondi chiusi gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato MIV. Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote o azioni di OICR aperti gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus.

5.       L’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. L’emittente è tenuto in ogni caso a garantire la continuità della funzione di specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente conferito.

 

 



Ultimo aggiornamento:  13 Gennaio 2010 - 17:57



Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.