Articolo 2.3.15

Specialista sul mercato MOT

1.       Le negoziazioni si svolgono nel mercato MOT con l’intervento degli operatori specialisti di cui all'articolo 2.3.16 che si impegnano a sostenere la liquidità per gli strumenti finanziari negoziati nei segmenti o classi individuati nelle Istruzioni, su richiesta dell’operatore specialista, eventualmente anche incaricato dall’emittente.

 

2.       Il nome dello specialista è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

 

3.       Il soggetto che svolge le funzioni di specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale cessazione dell’attività svolta. In tal caso, Borsa Italiana con proprio Avviso stabilisce la data di cessazione dell’attività di specialista.

 

 



Ultimo aggiornamento:  22 Settembre 2009 - 09:49


   


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