RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.3.9

Provvedimenti nei confronti dello sponsor

1.       In caso di violazione delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte dello sponsor all’attività di accertamento di cui all’articolo 2.3.8, Borsa Italiana può adottare nei confronti dello sponsor uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a)      richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b)      pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;

c)      inibizione a svolgere l’attività di sponsor per le nuove operazioni fino ad un periodo non superiore a 18 mesi. Tale inibizione si estende allo svolgimento delle attività di sponsor e Listing Partner in altri mercati gestiti e organizzati da Borsa Italiana.

 

2.       I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.3.12 esclusi i casi di:

a)      richiamo scritto;

b)      pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

 

3.       I provvedimenti previsti dal comma 1, sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.3.12 qualora nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor abbia commesso altre violazioni del presente Titolo del Regolamento e delle relative Istruzioni in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al succesivo comma 5,  tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da  Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 5, un provvedimento diverso dal richiamo.

 

4.       La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

 

5.       Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob.


 



Ultimo aggiornamento:  24 Maggio 2007 - 17:31


      


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