Articolo 2.3.1

Nomina dello sponsor

1.       L’emittente deve procedere alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi:

a)      quando intenda presentare a Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.1.2, comma 1, domanda di ammissione di strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a) e d) comprese le azioni di Investment Companies, di Real Estate Investment Companies e di SIV, non avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;

b)      quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno sponsor per assistere l’emittente negli adempimenti dovuti.

2.       In caso di operazioni di Reverse merger e nel caso di operazioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis comma 2, quest’ultimo procede alla nomina di un solo sponsor ai soli fini del rilascio di dichiarazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e d). L’incarico di sponsor non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni previste all’articolo 2.3.3 del Regolamento e specificate nelle Istruzioni. A tal fine lo sponsor deve rilasciare alla Borsa Italiana l’attestazione di cui all’articolo 2.3.3, comma 2, entro la data della nomina e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data del rilascio delle dichiarazioni. Tali disposizioni non si applicano per le società quotate nel Segmento Professionale del mercato MIV.

3.       Non è necessaria la nomina dello sponsor nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un’operazione di fusione di società quotate.

4.       L’incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti finanziari e per una durata tale da coprire almeno:

a)      un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l’incarico sia stato conferito in relazione all’ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), comprese le azioni di Investment Companies, di Real Estate Investment Companies e di SIV;

b)      il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera d).

5.       Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l’incarico dovrà avere durata pari ad almeno un anno.

6.       La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), comprese le azioni di Investment Companies, di Real Estate Investment Companies e di SIV.

7.       Borsa Italiana può esentare l’emittente dall’obbligo di cui al comma 1 qualora le azioni di cui si chiede l’ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro mercato regolamentato europeo o extracomunitario.

8.       Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

 

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:40


   


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