1. Per ciascuna emissione, gli emittenti ABS sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana, non appena disponibili, almeno le seguenti informazioni ai fini della loro diffusione al pubblico: 1) tutti i rating a cui l’emissione è assoggettata e in particolare: a) modifica del rating; b) assoggettamento del rating a un periodo di “studio” (nel caso tale procedura sia prevista dalla società di rating); c) report integrale diffuso dalla società di rating in merito ai due eventi sopra menzionati; d) report integrale, qualitativo e quantitativo, relativo all’attività di sorveglianza periodica delle attività destinate al rimborso delle ABS; 2) i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l’eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche (pool factor).
2. Borsa Italiana si riserva di consentire l’omissione di dati e informazioni di cui al comma precedente nei casi in cui questi siano già contenuti in altra documentazione fornita dall'emittente o non risultino rilevanti per la singola emissione. In tale ultimo caso Borsa Italiana ne dà comunicazione alla Consob. |
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