Articolo 2.2.30

Definizione di asset backed securities

1.       Per asset backed securities (ABS) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi:

a)      della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130;

b)      di ordinamenti esteri che prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.

 

2.       Possono essere ammesse a quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS) relative a un’operazione di cartolarizzazione.



Ultimo aggiornamento:  22 Agosto 2007 - 14:50


   


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