1. Per asset backed securities (ABS) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi: a) della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130; b) di ordinamenti esteri che prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.
2. Possono essere ammesse a quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS) relative a un’operazione di cartolarizzazione. |
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