RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.2.29

Requisiti delle obbligazioni strutturate

1.       Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le obbligazioni strutturate devono essere:

a)      indicizzate ad attività che presentino requisiti di cui all’articolo 2.2.27;

b)      emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia almeno pari al valore determinato da Borsa Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato nelle istruzioni ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

 

2.       Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni strutturate:

a)      il rimborso non possa in alcun caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro valore nominale;

b)      sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.27, lettere a), e), f),  g) e h), prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente le obbligazioni strutturate dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.

Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nel regolamento dell’emissione.

 

3.       Borsa Italiana può richiedere, inoltre, che per le obbligazioni strutturate le modalità di calcolo dell’indicizzazione, se espresse mediante formula matematica, siano affiancate da un esempio numerico di calcolo che non risulti fuorviante.

 

4.       Borsa Italiana raccomanda che i prezzi da utilizzare ai fini dell’indicizzazione siano, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività finanziaria in questione.

 

5.       Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.


 


Ultimo aggiornamento:  22 Settembre 2009 - 09:44


  


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