1. Per l’ammissione alla quotazione di strumenti derivati cartolarizzati devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. le caratteristiche dello strumento devono essere chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo o altra misura del valore sottostante; Borsa Italiana si riserva di richiedere all’emittente di indicare la scomposizione in valori percentuali delle diverse componenti dello strumento finanziario e delle commissioni; b. nel caso sia prevista la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione garantisca che tale prezzo rifletta correttamente il prezzo o altra misura del valore del sottostante. Si applica inoltre quanto previsto nelle Istruzioni; c. qualora l’attività sottostante sia uno strumento finanziario ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, coerentemente con quanto indicato nel prospetto informativo, può essere prevista la liquidazione mediante consegna fisica dell’attività sottostante; d. sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente dovrà impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci. 2. Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati individuati nelle Istruzioni deve essere stabilita una parità/multiplo secondo quanto indicato nelle Istruzioni. 3. Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati individuati nelle Istruzioni deve essere previsto l’esercizio, alle condizioni indicate nelle Istruzioni. 4. Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati individuati nelle Istruzioni deve essere prevista una scadenza non superiore ai 5 anni. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione strumenti finanziari aventi scadenza superiore ai 5 anni, su richiesta motivata dell’emittente, qualora sussistano informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso. 5. Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati il cui sottostante è rappresentato da titoli azionari negoziati nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il numero complessivo di azioni sottostanti la singola emissione non può al momento della presentazione della domanda di ammissione superare il 2% del numero totale di azioni in circolazione del medesimo titolo. Borsa Italiana si riserva di prevedere una percentuale diversa in relazione alle caratteristiche del titolo azionario sottostante. 6. Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi dai soggetti di cui all’articolo 2.2.20, comma 1, lettera b), devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione devono costituire patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’emittente; b) le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i proventi generati dalle stesse attività, devono essere destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione; c) sulle attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione non devono essere ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi strumenti finanziari. 7. Per gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati può inoltre essere prevista, almeno per alcune categorie di soggetti qualificati, la sottoscrizione o il rimborso, in via continuativa, attraverso la consegna degli strumenti finanziari o merci componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente. A tal fine devono essere previste disposizioni adeguate di regolamento e consegna. 8. Per l’ammissione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati è richiesta la presenza di un operatore specialista che si impegna ai sensi dell’articolo 2.3.18. 9. In ogni caso Borsa Italiana si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione a quotazione degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati al fine di tutelare la stabilità ed il regolare funzionamento del mercato delle attività sottostanti ad esse connesse.
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