Articolo 2.2.19

Definizione degli strumenti derivati cartolarizzati

1.       Per strumenti finanziari derivati cartolarizzati si intendono quegli strumenti finanziari il cui valore è collegato all’andamento dei prezzi delle attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.21.

 



Ultimo aggiornamento:  27 Gennaio 2010 - 16:03


   


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