Articolo 2.2.14

Definizione di warrant

1.       Per warrant si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere.

Nel caso di emissione di warrant per l’acquisto di azioni, le stesse devono risultare depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo dei fondi necessari per l’acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in deposito vincolato al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.



Ultimo aggiornamento:  22 Agosto 2007 - 14:42


   


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