Articolo 2.2.13

Euro-obbligazione

1.       Per euro-obbligazioni si intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l’emittente e/o collocati in due o più Stati.

 

2.       All’emittente euro-obbligazioni si applicano le disposizioni del Capo 3 del presente Titolo.



Ultimo aggiornamento:  22 Agosto 2007 - 14:42



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