RegolamentoDisclaimer

Sezione II  -  Articolo 2.2.9

Definizione di obbligazioni bancarie garantite

1.       Per obbligazioni bancarie garantite (covered bond) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni effettuate ai sensi:

a)      dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130;

b)      di ordinamenti esteri che prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione.

 



Ultimo aggiornamento:  18 Novembre 2008 - 15:38


      


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