Sezione I  -  Articolo 2.2.5

Requisiti degli emittenti di obbligazioni

1.       Possono essere ammesse alla quotazione le obbligazioni emesse da società o enti  che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi due esercizi annuali e che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, commi 2, 3, 4 e 5, salvo quanto disposto al successivo articolo 2.2.6. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, queste ultime devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione.

 

2.       In via eccezionale Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni emesse da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni emesse da un terzo e negoziate in un mercato regolamentato o che sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione.

 

3.       Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana l’emittente le obbligazioni convertibili ha l’obbligo di:

-          dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;

-          dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, quest’ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

-          dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.

 

4.       I bilanci, anche consolidati, degli emittenti obbligazioni quotate devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

 

5.       Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

 

6.     Qualora le obbligazioni siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all’emittente le obbligazioni si intendono riferiti al garante dell’emissione.

 

7.       Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.


 


Ultimo aggiornamento:  18 Novembre 2008 - 15:38


   


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.