1. Nel caso di ammissione di certificati rappresentativi di azioni, l’emittente le azioni rappresentate è considerato come emittente ai fini della presente Parte del Regolamento.
2. L’emittente i certificati rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza prudenziale in Italia o nel paese in cui ha la sede legale.
3. All’emittente i certificati rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il disposto degli articoli 2.1.3 e 2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.2. |
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