Articolo 2.2.4

Certificati rappresentativi di azioni

1.       Nel caso di ammissione di certificati rappresentativi di azioni, l’emittente le azioni rappresentate è considerato come emittente ai fini della presente Parte del Regolamento.

 

2.       L’emittente i certificati rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza prudenziale in Italia o nel paese in cui ha la sede legale.

 

3.       All’emittente i certificati rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il disposto degli articoli 2.1.3 e 2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.2.



Ultimo aggiornamento:  27 Febbraio 2007 - 11:03



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