1. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere negoziati su un altro mercato regolamentato europeo da oltre 18 mesi. 2. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), indicati nelle Istruzioni, possono essere ammessi alle negoziazioni se in possesso dei seguenti requisiti: a) l'informativa su fatti rilevanti, l'informativa periodica, quella sulle operazioni straordinarie e quella relativa all'esercizio dei diritti dei portatori gli strumenti finanziari sia disponibile in lingua inglese presso il pubblico; b) lo strumento finanziario non sia sospeso o revocato dalla negoziazione nel mercato regolamentato europeo di riferimento, per ragioni non dipendenti da cause tecnologiche inerenti l'operatività del mercato stesso. 3. Borsa Italiana si riserva, ai fini dell'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario, di richiedere al soggetto richiedente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto al comma precedente.
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