1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni ordinarie rappresentative del capitale di SIV a condizione che lo statuto, nella clausola relativa all’oggetto sociale, preveda l’investimento in via prevalente in una società o attività in base alla propria politica di investimento, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali.
2. Possono essere ammesse alla quotazione anche le azioni ordinarie rappresentative del capitale di società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità.
3. Lo statuto prevede inoltre una durata della società non superiore a 36 mesi per fare uno o più investimenti significativi, con possibilità di proroga solo ove sia dimostrata l’esistenza di concrete trattative in corso per raggiungere un livello significativo di investimento.
4. La società non deve investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
5. Gli investimenti si considerano significativi se rappresentano complessivamente più del 50% degli attivi della società.
6. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro di tali disposizioni
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