Articolo 2.2.39

Requisiti degli emittenti azioni di Real Estate Investment Companies

1.       Possono essere ammesse alle negoziazioni le azioni rappresentative del capitale di una Real Estate Investment Companies che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2.2.40 a condizione che lo statuto della stessa, nella clausola relativa all’oggetto sociale, preveda l’investimento e/o la locazione in campo immobiliare in base alla propria politica di investimento, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali.  Lo statuto prevede altresì la competenza dell’assemblea straordinaria sulle modifiche sostanziali della politica di investimento (quali ad esempio concernenti la destinazione d’uso degli asset o le politiche di diversificazione).

 

2.       La società provvede ad investire almeno il 50% delle proprie attività entro la data di avvio delle negoziazioni.

 

3.       Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro di tali disposizioni.

 

4.       Gli emittenti, qualora non abbiano rispettato il livello minimo di diversificazione di cui all’articolo 2.2.40, comma 9, per oltre 12 mesi devono convocare al più presto l’Assemblea straordinaria per modificare la politica di investimento e per adeguare l’oggetto sociale all’attività effettivamente svolta.

 

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:38


   


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