1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni ordinarie rappresentative del capitale di Investment Companies a condizione che lo statuto, nella clausola relativa all’oggetto sociale, preveda l’investimento in partecipazioni di maggioranza o minoranza di società quotate e non quotate, in strumenti finanziari, rami d’azienda o complessi aziendali in base alla propria politica di investimento, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali. Lo statuto prevede altresì la competenza dell’assemblea straordinaria sulle modifiche sostanziali della politica di investimento (quali, a titolo esemplificativo, il livello di diversificazione). La società non deve investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività. La società non deve svolgere attività di negoziazione in strumenti finanziari quotati e non quotati in via continuativa o comunque in maniera non rispondente alla propria natura di investitore di medio e lungo termine.
2. Lo statuto deve prevedere che laddove l’emittente non investa almeno il 50% del totale dell’attivo entro il termine di 36 mesi dalla data del provvedimento di ammissione sia convocata senza ritardo l’assemblea per deliberare lo scioglimento della società.
3. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro di tali disposizioni.
4. Gli emittenti, qualora non abbiano rispettato il livello minimo di diversificazione di cui all’articolo 2.2.37, comma 9, per oltre 12 mesi devono convocare al più presto l’assemblea straordinaria per modificare la politica di investimento e per adeguare l’oggetto sociale all’attività effettivamente svolta.
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