RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.2.35

Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti

1.       Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)      il prospetto dell’OICR preveda la quotazione in un mercato regolamentato delle quote o azioni dell’OICR;

b)      il prospetto preveda, almeno per alcune categorie di soggetti qualificati, la possibilità di sottoscrivere e rimborsare le quote o azioni di OICR in via continuativa attraverso la consegna degli strumenti finanziari componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente;

c)      le caratteristiche dello strumento finanziario consentano la messa a disposizione del pubblico del valore indicativo del patrimonio netto (iNAV).

2.       L’ammissione a quotazione di quote o azioni di OICR aperti, è inoltre subordinata alla verifica del rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a)      l’indice o il paniere di titoli di riferimento dell’OICR sia caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e da aggiornamento giornaliero ed il valore dell’indice sia messo a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno (OICR aperti indicizzati);

b)      l’indice a cui è legato l’andamento dell’OICR e la formula che esprime il collegamento tra andamento dell’indice e dell’OICR siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo ed il valore dell’indice sia messo a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno (OICR aperti strutturati);

c)      le caratteristiche dello strumento finanziario consentano la messa a disposizione del pubblico della composizione del portafoglio dell’OICR almeno una volta al giorno (OICR aperti a gestione attiva).

3.       Per l’ammissione degli OICR aperti è richiesta la presenza di un operatore specialista che si impegna ai sensi dell’articolo 2.3.17.

4.       Qualora successivamente all’ammissione alla quotazione vengano meno i  requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, Borsa Italiana potrà decidere la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dalle negoziazioni delle quote o azioni dell’OICR aperto ai sensi del successivo Titolo 2.5 del presente Regolamento.

   


Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:37


  


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