Articolo 2.2.34

Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi

1.       Possono essere ammessi alla quotazione le quote di un fondo mobiliare o immobiliare chiuso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      la società di gestione del fondo abbia redatto e pubblicato almeno un rendiconto semestrale del fondo;

b)      il regolamento del fondo preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote del fondo.

 

2.       Qualora venga richiesta l’ammissione a quotazione delle quote di un fondo chiuso sottoscritto mediante l’apporto di attività, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), purché venga prodotta una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma.

 

3.       Nel caso dei fondi mobiliari chiusi, l’ammontare del fondo deve essere di almeno 25 milioni di euro.

 

4.       I fondi mobiliari chiusi provvedono ad investire almeno il 25% delle proprie attività entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.

 

5.       Le quote devono essere diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato.

 

6.       Qualora si richieda l’ammissione di quote di un singolo comparto del fondo, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.



Ultimo aggiornamento:  22 Agosto 2007 - 14:51


   


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